Villa con piscina sita ad Arzachena (SS), località Cala Granu, in prossimità dell’abitato di Porto Cervo.
Trattasi di casa unifamiliare ristrutturata di tipo residenziale, distribuita su due livelli con ampio giardino e vista panoramica sul mare.
Internamente troviamo al piano terra ingresso/soggiorno con affaccio su terrazzo coperto fronte piscina, cucina con affaccio nel solarium e tre camere con relativi servizi.
Al piano interrato si accede mediante scala interna e si trova un cavedio che corre attorno a tutto il piano e tre camere con relativi servizi.
All’esterno sono presenti due verande, una piccola zona barbecue/bar, una piscina con solarium e vano tecnico con servizio, un ambiente vetrato con struttura in legno adibito a palestra e una zona relax. L’immobile è libero e si trova in buono stato di manutenzione e di conservazione, senza fenomeni di fessurazioni o umidità. I beni mobili sono inclusi nella vendita.
Superficie commerciale totale: 378 mq
VILLA UNIFAMILIARE
Piano terra: 190 mq
Piano interrato: 28 mq
Verande: 45 mq
Giardino: 115 mq
PREZZO VENDITA : € 2.607.000
venerdì 24 aprile 2020
Ripartenza edilizia, cosa accade ai titoli edilizi sospesi?
Il decreto Cura Italia stabilisce i criteri per la sospensione e la proroga dei termini nei procedimenti
L’emergenza sanitaria ha messo un freno alla macchina dell’edilizia, toccando tutti i livelli operativi in essa coinvolti, la pubblica amministrazione, le imprese, i professionisti, fino ai privati cittadini, come è emerso dalle molteplici discussioni avviate nel Forum di Edilportale.
Il Forum di Edilportale è una community di persone, professionisti del settore ma anche privati cittadini, che si scambiano richieste, informazioni, soluzioni e opportunità. Che condividono esperienze e che partecipano con le proprie capacità culturali e tecniche a fornire e apprendere informazioni utili in materia di edilizia e quanto ad essa sia connesso.
Tra i temi maggiormente dibattuti vi è quello relativo allo stop di numerosi cantieri determinato dalla situazione contingente. Stop che ha sollevato la problematica relativa ai termini nei procedimenti amministrativi.
Il DL Cura Italia, considerando solo gli “atti abilitativi comunque denominati”, sembra riferirsi esclusivamente al Permesso di Costruire (Pdc) ex art. 10 del Testo Unico dell’Edilizia (TUE - DPR 380/2001), tralasciando altri regimi amministrativi molto utilizzati in edilizia, come la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Infatti, “la SCIA non è un provvedimento amministrativo a formazione tacita e non dà luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, ma costituisce un atto privato volto a comunicare l'intenzione di intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge” (sentenza 29 luglio 2011, n. 15, del Consiglio di Stato). Concetto espresso chiaramente anche dal comma 6-ter dell'art. 19 della Legge 241/1990, che stabilisce che "la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili".
Dunque, la Scia non è un provvedimento implicito, a differenza del Pdc che segue un iter procedurale (fase istruttoria e fase costitutiva) e si conclude con la formazione e il rilascio di un provvedimento espresso.
Con le varianti apportate al DL nell'iter di conversione, il comma 2 dell’art. 103 tiene conto degli aspetti tralasciati e prevede che:
“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”
- rende esplicito il riferimento all’art. 15 del TUE e al sovraordinamento della legge rispetto allo stesso articolo;
- amplia il periodo di scadenza che passa dal 15 aprile al 31 luglio 2020, mantenendo la data di inizio al 31 gennaio 2020;
- proroga per ulteriori 90 giorni la validità dei vari titoli elencati e dei termini di inizio e ultimazione lavori. La decorrenza dei 90 giorni parte dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, attualmente prevista per il 31 luglio 2020, quindi titoli e termini in scadenza dovrebbero essere validi fino al 29 ottobre 2020;
- esprime chiaramente che l’applicabilità della norma è estesa alla SCIA, alla segnalazione certificata di agibilità, alle autorizzazioni paesaggistiche (art. 146 del Dlgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio) e alle autorizzazioni ambientali (sezione III delDecreto SCIA2 - Dlgs 222/2016);
- applica il termine anche al ritiro dei titoli.
In situazioni ordinarie, al di fuori di casi speciali ed emergenziali, la norma di riferimento per la durata, la validità e l’efficacia del permesso di costruire è l’art. 15 del TUE, il quale prevede che:
- il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo;
- il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori;
- decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.
La richiesta di proroga, ai sensi dell’art. 15 del TUE, va presentata con relativa istanza entro i termini, dopo è inammissibile. Le cause per cui si richiede la proroga devono essere impedimenti oggettivi ed assoluti. Inoltre, la proroga non assume efficacia con il silenzio-assenso ma anche in questo caso è necessario un provvedimento espresso.
Ipotesi A: rilascio Pdc e data inizio lavori antecedenti al 31 gennaio 2020. Il termine di ultimazione lavori sarà formato dai 3 anni dall’inizio lavori, più il periodo di sospensione - dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020 - più i 90 giorni.
Ipotesi B: rilascio del Pdc nel tempo di sospensione. Sia il termine di inizio lavori che il termine di fine lavori (se le opere sono state avviate) inizieranno a decorrere dal 90° giorno dopo la fine della dichiarazione di emergenza;
È opportuno, altresì, sottolineare anche alcuni aspetti:
- l’art. 103 comma 2, così come modificato, proroga a prescindere dal fatto che l’attività rientra o meno nei codici ATECO, non è previsto un coordinamento tra proroga e codice ATECO;
- se, nonostante l’incremento della validità dei 90 giorni, nascesse l’esigenza di un’ulteriore proroga, si dovrà seguire il procedimento ordinario, che per il Pdc è quello previsto dall’15 del TUE mentre per la SCIA o l’Autorizzazione Paesaggistica si dovrà presentare una nuova istanza per i lavori non ultimati.
L’efficacia della proroga delle scadenze è il risultato della combinata applicazione del comma 1 - che detta il periodo di sospensione relativo ai procedimenti amministrativi da parte della Pubblica Amministrazione (PA) - e il comma 2 dell'art. 103.
E’ ovvio che sul tema del “rilascio” di un Pdc oppure della tempistica dei “30 gg per definire l’efficacia” di una SCIA alternativa al permesso di costruire, interviene il comma 1 dello stesso articolo 103, il cui testo non ha subito modifiche, ed è destinato a regolamentare il “computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”. Il Decreto Liquidità DL 23/2020 ha differito il termine di scadenza dal 15 aprile al 15 maggio 2020.
Il conteggio non prevede una “sospensione” delle lavorazioni da parte della Pubblica Amministrazione, bensì una dilazione dei canonici tempi amministrativi per la conclusione dei procedimenti in corso.
Infatti, lo stesso comma 1 dell’art. 103 afferma che “Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.”
Quindi, nel caso di una SCIA alternativa al Pdc, che sia stata presentata prima o dopo il 23 febbraio 2020, i canonici 30 gg - tempo in cui la PA può disporre un divieto o richiedere una conformazione - vanno considerati al netto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020, ossia:
- SCIA presentata prima del 23 febbraio, si devono conteggiare i giorni decorsi fino al 22 febbraio 2020 compreso a cui vanno aggiunti i giorni residui dal 16 maggio 2020 in poi;
- SCIA presentata durante il periodo di sospensione i 30 gg scadono il 14 giugno 2020.
Tutto questo rende evidente quanto sia importante ed indispensabile che la PA dia una marcia in più a tutta la macchina dell’edilizia affinché una reale ripartenza sia possibile.
Il Forum di Edilportale è una community di persone, professionisti del settore ma anche privati cittadini, che si scambiano richieste, informazioni, soluzioni e opportunità. Che condividono esperienze e che partecipano con le proprie capacità culturali e tecniche a fornire e apprendere informazioni utili in materia di edilizia e quanto ad essa sia connesso.
Pratiche ‘congelate’ e cantieri bloccati, quando si ripartirà?
Il tema è normato dall’art. 103 comma 2 del decreto Cura Italia (DL 18/2020) che in queste ore la Camera sta convertendo in Legge.
Il testo del DL prevede che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. Il DL Cura Italia, considerando solo gli “atti abilitativi comunque denominati”, sembra riferirsi esclusivamente al Permesso di Costruire (Pdc) ex art. 10 del Testo Unico dell’Edilizia (TUE - DPR 380/2001), tralasciando altri regimi amministrativi molto utilizzati in edilizia, come la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Infatti, “la SCIA non è un provvedimento amministrativo a formazione tacita e non dà luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, ma costituisce un atto privato volto a comunicare l'intenzione di intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge” (sentenza 29 luglio 2011, n. 15, del Consiglio di Stato). Concetto espresso chiaramente anche dal comma 6-ter dell'art. 19 della Legge 241/1990, che stabilisce che "la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili".
Dunque, la Scia non è un provvedimento implicito, a differenza del Pdc che segue un iter procedurale (fase istruttoria e fase costitutiva) e si conclude con la formazione e il rilascio di un provvedimento espresso.
Con le varianti apportate al DL nell'iter di conversione, il comma 2 dell’art. 103 tiene conto degli aspetti tralasciati e prevede che:
“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”
In sintesi, cosa fa il “nuovo” comma 2 dell’art. 103?
Il comma 2 dell'articolo 103, come riformulato in sede di conversione in legge:- rende esplicito il riferimento all’art. 15 del TUE e al sovraordinamento della legge rispetto allo stesso articolo;
- amplia il periodo di scadenza che passa dal 15 aprile al 31 luglio 2020, mantenendo la data di inizio al 31 gennaio 2020;
- proroga per ulteriori 90 giorni la validità dei vari titoli elencati e dei termini di inizio e ultimazione lavori. La decorrenza dei 90 giorni parte dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, attualmente prevista per il 31 luglio 2020, quindi titoli e termini in scadenza dovrebbero essere validi fino al 29 ottobre 2020;
- esprime chiaramente che l’applicabilità della norma è estesa alla SCIA, alla segnalazione certificata di agibilità, alle autorizzazioni paesaggistiche (art. 146 del Dlgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio) e alle autorizzazioni ambientali (sezione III delDecreto SCIA2 - Dlgs 222/2016);
- applica il termine anche al ritiro dei titoli.
Passaggio dall'ordinario allo straordinario, come cambia l'iter?
In situazioni ordinarie, al di fuori di casi speciali ed emergenziali, la norma di riferimento per la durata, la validità e l’efficacia del permesso di costruire è l’art. 15 del TUE, il quale prevede che:- il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo;
- il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori;
- decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.
La richiesta di proroga, ai sensi dell’art. 15 del TUE, va presentata con relativa istanza entro i termini, dopo è inammissibile. Le cause per cui si richiede la proroga devono essere impedimenti oggettivi ed assoluti. Inoltre, la proroga non assume efficacia con il silenzio-assenso ma anche in questo caso è necessario un provvedimento espresso.
L’art. 103 comma 2, che la Camera sta approvando, deroga all’art. 15 del TUE: i termini previsti dall’art. 15 vengono sospesi per i procedimenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, senza obbligo di istanza e dunque di provvedimento amministrativo. L’applicabilità della norma è estesa ad altri regimi amministrativi, come la SCIA o l’autorizzazione paesaggistica, i quali prevedono anch'essi una scadenza - 3 anni per la SCIA alternativa al permesso di costruire e 5 per l’autorizzazione paesaggistica - senza la possibilità di proroga ma l’obbligo di presentare una nuova istanza per la parte dei lavori non ultimati.
Quindi, considerando il caso specifico del Pdc - ma il criterio è applicabile anche agli altri regimi amministrativi - si potranno verificare le seguenti ipotesi:Ipotesi A: rilascio Pdc e data inizio lavori antecedenti al 31 gennaio 2020. Il termine di ultimazione lavori sarà formato dai 3 anni dall’inizio lavori, più il periodo di sospensione - dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020 - più i 90 giorni.
Ipotesi B: rilascio del Pdc nel tempo di sospensione. Sia il termine di inizio lavori che il termine di fine lavori (se le opere sono state avviate) inizieranno a decorrere dal 90° giorno dopo la fine della dichiarazione di emergenza;
È opportuno, altresì, sottolineare anche alcuni aspetti:
- l’art. 103 comma 2, così come modificato, proroga a prescindere dal fatto che l’attività rientra o meno nei codici ATECO, non è previsto un coordinamento tra proroga e codice ATECO;
- se, nonostante l’incremento della validità dei 90 giorni, nascesse l’esigenza di un’ulteriore proroga, si dovrà seguire il procedimento ordinario, che per il Pdc è quello previsto dall’15 del TUE mentre per la SCIA o l’Autorizzazione Paesaggistica si dovrà presentare una nuova istanza per i lavori non ultimati.
Solo un lavoro di squadra può portare ad una reale ripartenza
L’efficacia della proroga delle scadenze è il risultato della combinata applicazione del comma 1 - che detta il periodo di sospensione relativo ai procedimenti amministrativi da parte della Pubblica Amministrazione (PA) - e il comma 2 dell'art. 103.E’ ovvio che sul tema del “rilascio” di un Pdc oppure della tempistica dei “30 gg per definire l’efficacia” di una SCIA alternativa al permesso di costruire, interviene il comma 1 dello stesso articolo 103, il cui testo non ha subito modifiche, ed è destinato a regolamentare il “computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”. Il Decreto Liquidità DL 23/2020 ha differito il termine di scadenza dal 15 aprile al 15 maggio 2020.
Il conteggio non prevede una “sospensione” delle lavorazioni da parte della Pubblica Amministrazione, bensì una dilazione dei canonici tempi amministrativi per la conclusione dei procedimenti in corso.
Infatti, lo stesso comma 1 dell’art. 103 afferma che “Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.”
Quindi, nel caso di una SCIA alternativa al Pdc, che sia stata presentata prima o dopo il 23 febbraio 2020, i canonici 30 gg - tempo in cui la PA può disporre un divieto o richiedere una conformazione - vanno considerati al netto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020, ossia:
- SCIA presentata prima del 23 febbraio, si devono conteggiare i giorni decorsi fino al 22 febbraio 2020 compreso a cui vanno aggiunti i giorni residui dal 16 maggio 2020 in poi;
- SCIA presentata durante il periodo di sospensione i 30 gg scadono il 14 giugno 2020.
Tutto questo rende evidente quanto sia importante ed indispensabile che la PA dia una marcia in più a tutta la macchina dell’edilizia affinché una reale ripartenza sia possibile.
FONTE : EDILPORTALE.COM
giovedì 23 aprile 2020
ARRE - AFFITTASI - COMMERCIALE
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Via G. Matteotti, 7 – 35026
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Tel 349 2513980 – Fax 049 7964367
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Cod.Fisc. E P. IVA: 05153070288
mercoledì 22 aprile 2020
Anammi: ripartire da condomini prorogando il bonus facciate
Ripartire dal condominio per far ripartire l'Italia e favorire la ripresa. In particolare, "è necessario far ripartire i cantieri, non soltanto delle grandi aziende, ma anche quelli medio-piccoli, legati alla manutenzione ordinaria e alle ristrutturazioni condominiali": E' questa la proposta dell'Anammi, l'Associazione nazionale-europea amministratori d'Immobili, in vista della 'Fase 2'.
Giuseppe Bica, presidente dell'Associazione:"In tempi di guerra al coronavirus, gli amministratori di condominio hanno indossato la mascherina ed hanno continuato a lavorare pur non avendo ricevuto indicazioni chiare dalle istituzioni, tranne l'invito allo smart working e al divieto di assemblea, i professionisti del settore hanno tenuto duro e sono andati avanti'. Stando alle segnalazioni degli oltre 13mila associati Anammi, il blocco della attività produttive sta già producendo un primo contraccolpo negativo: l'aumento della morosità condominiale, che potrebbe crescere di almeno il 10%. Comprendiamo il momento ma se non ci sarà almeno una parziale ripresa dell'economia, il secondo semestre del 2020 potrebbe essere disastroso anche per gli amministratori. Come categoria, non chiediamo fondi, ma di lavorare in sicurezza, potendo contare sui necessari Dpi al fine di tutelare operatori e condòmini''.
In Italia il 60% della popolazione vive in condominio: secondo l'Anammi, questo dato è essenziale per progettare la ripartenza.
In particolare, l'associazione rilancia il bonus facciate, ricordando che per avviare l'iter occorre l'ok della maggioranza dell'assemblea condominiale. Tuttavia, ricorda l'Anammi, "essendo ferme le assemblee fino a data da destinarsi, l'intero processo decisionale è bloccato; se si considera che, al fine di documentare gli esborsi, entro dicembre è necessario aver effettuato i pagamenti dei lavori, il timore che la detrazione sia impossibile da realizzare è forte". Da qui la richiesta al Governo di una proroga sul termine dei pagamenti relativi al bonus fino al 2021, in modo da completare gli adempimenti richiesti per l'agevolazione.
FONTE : MONITOR IMMOBILIARE
Cervone (Nova Re): L’impatto del sul Real Estate (Video)
FONTE . Monitor immobiliare
Cosa sta accadendo nel real estate e quali conseguenze avrà l’emergenza Coronavirus sono le domande che tutti gli operatori si stanno ossessivamente ponendo.
Un momento di grande incertezza dove l’unico dato inconfutabile è un effetto pesante sulle attività del settore, a tutti i livelli.
Come sta vivendo questa emergenza e quali sono le contromisure di un’azienda quotata in Borsa lo abbiamo chiesto in questa videointervista a Stefano Cervone, amministratore delegato di Nova Re.
Ci saranno ripercussioni sugli spazi condivisi, visti come un trend consolidato fino a soli due mesi fa o si tornerà ai tradizionali uffici? E lo smart working si confermerà o il lavoro da casa subirà i ricordi del lockdown? Quanto servirà al turismo per riprendersi? E come procede l’operazione di aumento di capitale per Nova Re, le manifestazioni d’interesse anche da investitori esteri sono confermate?
martedì 21 aprile 2020
AFFITTASI - CONSELVE - Capannone 300 mq
AFFITTASI - CONSELVE Z I - Capannone industriale di 300 mq con annessi uffici e spogliatoi riscaldati. Disponibilità immediata PREZZO AFFITTO 1.000 EURO/MESE + IVA. Info DESTRO REAL ESTATE 3492513980 - ANDREA -
AFFITTASI - CONSELVE - CENTRO STORICO - 2 CAMERE
II piano Appartamento ARREDATO , Tipologia Ingresso, soggiorno con cottura, due ( 2 ) camere da letto , due ( 2 ) bagni, ripostiglio, garage interrato. Condominio recente con ascensore comodissimo a qualsiasi servizio del paese. PREZZO 550 EURO/MESE + spese condominiali. INFO DESTRO REAL ESTATE - ANDREA 3492513980 - Disponibile da LUGLIO/AGOSTO 2020.
lunedì 20 aprile 2020
Coronavirus: per molti italiani propria casa inadeguata
Abitare Co., un terzo delle abitazioni è sotto gli 80mq
L'emergenza sanitaria ha costretto una buona parte dei 25 milioni e 700 mila famiglie italiane a passare molto tempo tra le mura domestiche, modificando radicalmente le proprie abitudini sociali e il modo di vivere la casa, ma per molti italiani le proprie abitazioni sono inadeguate ad affrontare la situazione attuale. Secondo uno studio di Abitare Co., società attiva nell'ambito dell'intermediazione immobiliare, le famiglie italiane hanno a disposizione una superficie media di 117mq, ma con valori che variano sensibilmente sul territorio. Tra le 12 grandi città sono i milanesi ad avere la minore superficie media (88mq), poi i torinesi (91mq) e i bolognesi (96mq), mentre gli spazi si allargano a Palermo (116mq), Verona (114mq) e Venezia (112mq). In generale un terzo delle case è al di sotto degli 80mq, dimensioni in cui vive anche un quinto dei nuclei più numerosi, con un disagio più marcato a Napoli, Roma, Torino e Milano, emerge dall'analisi. E 16,8 milioni di persone vivono in una condizione di sovraffollamento abitativo, 8 milioni con problemi strutturali o problemi di umidità e sono tante le case senza i servizi essenziali come acqua potabile e acqua calda. L'11,4% delle case è poi privo di balconi, terrazzi e giardini.
fonte : ANSA
Detrazioni fiscali: come richiedere online ecobonus e bonus casa
Enea, il portale per l’invio telematico delle informazioni sui lavori effettuati, è lo strumento messo a disposizione dei cittadini per fare le comunicazioni tecniche e ricevere così il beneficio fiscale.
Chi desidera avvalersi delle detrazioni fiscali erogate con Ecobonus e Bonus Casa deve inoltrare la comunicazione sul portale Enea. A differenza degli anni precedenti, il 2020 impone l’obbligo di comunicazione all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie energia sviluppo economico sostenibile (ENEA) anche per i lavori di ristrutturazione. Fino al 2019 la legge riservava questo tipo di adempimento esclusivamente per la comunicazione dei lavori di risparmio energetico.
Facciamo dunque chiarezza sull’argomento analizzando:
- Cosa si intende quando si parla di comunicazione ENEA
- Come e dove fare la comunicazione Enea 2020
- Termini di scadenza entro il quale inoltrare la comunicazione
- Omesso invio e remissione in bonis
Cosa si intende quando si parla di comunicazione Enea
La comunicazione ENEA è lo strumento con il quale condomini, imprese e cittadini avvisano l’ente preposto per richiedere, e di conseguenza fruire, le detrazioni fiscali presenti nella legge di bilancio 2020. Come detto in precedenza, tale comunicazione è doverosa per qualunque tipo di intervento di ristrutturazione edilizia, compreso anche ad esempio il bonus condizionatori. Il termine ultimo entro il quale inviare il documento è di 90 giorni dalla fine dei lavori in oggetto. Tale comunicazione è costituita da una serie di documenti, da scegliere in funzione alla tipologia di lavori effettuati. Si potrà quindi inviare:
- l’attestato di certificazione energetica che viene consegnato dal tecnico dopo averlo timbrato e firmato. Questo documento deve dichiarare espressamente che tutti i lavori eseguiti siano conformi ai requisiti necessari per poter usufruire dell’agevolazione fiscale;
- la scheda tecnica descrittiva dei lavori eseguiti .
Tra i servizi online ENEA per detrazioni fiscali è possibile trovare le schede, sotto forma di allegati, inerenti alla tipologia di intervento effettuato. Se, ad esempio, sono stati installati dei pannelli solari, quindi un impianto fotovoltaico, dovrà essere compilato e consegnato l’allegato F. In questa fase non è necessario annettere le fatture o le ricevute dei bonifici, così come le relazioni tecniche o altri materiali probanti l’esecuzione dei lavori. Questa documentazione infatti dovrà essere conservata e utilizzata solo ed esclusivamente durante la dichiarazione dei redditi, a prescindere che venga effettuata tramite modello unico o modello 730.
Come e dove fare la comunicazione Enea 2020
Per effettuare la comunicazione ENEA relativa ai lavori già conclusi, ogni contribuente deve accedere al portale ufficiale. Dopo aver effettuato la registrazione, inserendo i propri dati personali, si deve creare un user name e una password. Con quest’ultimi si potrà quindi entrare agevolmente nel sito tramite un comune login. La compilazione prevede i seguenti step:
- l’inserimento dei dati anagrafici del beneficiario della detrazione;
- l’inserimento dei dati dell’immobile sul quale è stata effettuata la ristrutturazione ;
- la compilazione degli allegati idonei all’incentivo richiesto;
- il controllo finale della correttezza dei dati inseriti;
- l’invio effettivo della pratica.
Per sicurezza può risultare utile stampare una copia della comunicazione inviata. Sulla casella mail indicata in fase di registrazione si riceverà un codice CPID, il quale rappresenta l’elemento probatorio del corretto invio. Grazie a questo codice i commercialisti e i CAF possono recuperare la documentazione trasmessa ed allegarla alle dichiarazioni fiscali, finalizzando così l’ottenimento dell’incentivo che verrà spalmato negli anni a venire. Al momento della verifica dei dati inseriti è necessario prestare molta attenzione poiché, anche la più piccola difformità, potrebbe compromettere l’erogazione del beneficio fiscale.
Il procedimento per inviare la comunicazione è assai semplice e può essere svolto da qualunque cittadino senza l’aiuto di Caf, patronati o figure professionali. Per i neofiti di internet però la procedura può apparire complessa. Per questo motivo il portale ha creato uno sportello di aiuto da remoto, ossia una piccola finestra virtuale da consultare direttamente sul sito attiva il lunedì e il mercoledì dalle 12 alle 15, al quale è possibile inviare qualsiasi tipo di quesito. Inoltre, sulla pagina Facebook dell’ENEA sono pubblicati 10 video sull’efficienza energetica volti ad informare gli alunni delle scuole e tutti coloro che sono interessati.
Termini di scadenza entro il quale inoltrare la comunicazione
La comunicazione tramite i servizi online ENEA per detrazioni fiscali deve essere inoltrata entro e non oltre il novantesimo giorno successivo alla fine dei lavori. Oltre ai vari interventi riconducibile all’agevolazione dell’ecobonus, come detto precedentemente, risulta obbligatorio comunicare anche gli interventi di ristrutturazione edilizia volti al risparmio energetico, sempre ricompresi nell’elenco dei bonus casa, tra cui spiccano il bonus zanzariere, infissi, tende da sole, per i quali beneficiare di una detrazione del 50%.
Omesso invio e remissione in bonis
Cosa succede se ci si dimentica di inviare la documentazione ENEA entro il termine prescritto per legge? A rispondere in modo chiaro a questa domanda ci pensa una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, la numero 46/E del 18 aprile 2019, che specifica quanto segue: l’intervento di risparmio energetico agevolato con il bonus casa del 50%, pur prevedendo la trasmissione obbligatoria al portale, qualora quest’ultima non fosse stata effettuata, non fa venir meno il diritto di ottenere il bonus stesso in quanto, a livello legislativo, non è stata prevista alcuna sanzione per i casi in cui non si provvede all’adempimento. Diversa è invece la situazione per le agevolazioni dell’ecobonus . L’omesso invio della scheda descrittiva fa decadere il privilegio della detrazione fiscale. La mancata trasmissione può essere sanata utilizzando lo strumento della remissione in bonis. Questo si perfeziona tramite il pagamento di una sanzione del valore di 258 euro ed il successivo invio della comunicazione ENEA entro e non oltre il termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Esistono comunque delle condizioni che limitano l’accesso a questo istituto giuridico:
- non deve essere stata contestata la violazione;
- non devono essere iniziati ispezioni, accessi, verifiche o eventuali altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore era stato messo a conoscenza per via formale.
venerdì 17 aprile 2020
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Coronavirus, Oice: per la fase 2 sicurezza nei cantieri e procedure semplificate
fonte : edilportale
In caso contrario non ci saranno progetti da appaltare a gennaio 2021. A marzo gare di progettazione in calo rispetto a febbraio
17/04/2020 – Per la fase 2 è necessario assicurare la sicurezza nei cantieri, ma anche procedure semplificate per avere progetti esecutivi da appaltare a gennaio 2021. Con questa considerazione, Oice, Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica, ha presentato i dati sull’andamento delle gare di progettazione, che mostrano una flessione a causa delle misure per il contenimento dei contagi da coronavirus.
Per la fase 2 è inoltre fondamentale “devono definire subito regole cogenti per la riapertura dei cantieri privati e pubblici nella piena sicurezza dei lavoratori, anche mettendo a disposizione presidi sanitari dedicati e DPI sufficienti e rivalutando opportunamente gli oneri della sicurezza”.
Per il mercato pubblico -afferma Scicolone - occorre intervenire con decisione prevedendo l’utilizzo massiccio, sia pure temporaneo, di procedure semplificate e snelle per avere progetti esecutivi da appaltare ad inizio 2021, rafforzando i controlli a valle e garantendo la qualità progettuale. Siamo invece contro la sospensione tout court del codice appalti che aprirebbe vuoti normativi e ancora maggiore incertezza, con il rischio di bloccare davvero tutto il settore; vediamo poi i commissari straordinari più che altro come strumento di accelerazione dei procedimenti approvativi. Saranno inoltre fondamentali decisi interventi di riduzione di termini, sburocratizzazione, eliminazione di inutili balzelli e spinta alla digitalizzazione dei processi amministrativi”.
In generale c’è stato un rallentamento complessivo del mercato dei servizi di sola progettazione. Nel mese di marzo le gare pubblicate sono state 351 (di cui 63 sopra soglia) per un importo di 43 milioni di euro (27 sopra soglia); rispetto a febbraio il numero cala del 17,6% e il valore del 38,8%; rispetto a marzo 2018 tiene il numero delle gare a +31,5%, ma crolla il valore a -55,1%.
Nel primo trimestre, dopo i risultati eccellenti del primo bimestre, si registrano cedimenti. Sono state bandite 1.021 gare per un importo complessivo di 161,2 milioni di euro che, confrontati con il primo trimestre 2019, mostrano un incremento nel numero del 49,7% ma un calo dell’11,7% nel valore (erano +61,4% nel numero e +35,9% nel valore nel primo bimestre).
Il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura nel mese di marzo mostra forti rallentamenti: le gare pubblicate sono state 591 con un valore di 111,3 milioni con un -11,9% nel numero e 38,6% nel valore su febbraio. Rispetto al mese di marzo 2019 il numero cresce del 16,6% ma il valore cala del 17,3%. Nel primo trimestre 2019 per tutti i servizi di ingegneria e architettura il mercato mostra ancora una deriva positiva, infatti sono state bandite 1.757 gare per un importo complessivo di 445,5 milioni di euro che, confrontati con il primo trimestre 2019, mostrano incrementi del 41,5% nel numero (+56,3% il sopra soglia) e del 37,7% nel valore (+43,3% sopra soglia).
Sono sempre molto alti i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate, in base ai dati raccolti fino alla fine del mese di marzo il ribasso medio sul prezzo a base d'asta per le gare indette nel 2016 è al 42,8%, per quelle indette nel 2017 il ribasso arriva al 40,9%. Le notizie sulle gare pubblicate nel 2018 attestano un ribasso del 40,2%, mentre le prime notizie sulle aggiudicazioni di gare bandite nel 2019 danno un ribasso medio del 39,2%, in leggero calo rispetto agli anni precedenti.
Le gare italiane pubblicate sulla gazzetta comunitaria sono passate dalle 254 unità del primo trimestre 2019, alle 397 del trimestre appena trascorso, con un aumento del 56,3%. Nell’insieme dei paesi dell’Unione Europea il numero dei bandi presenta, nello stesso trimestre, una crescita del 7,9%. E’ sempre modesta, anche se in crescita, l’incidenza del nostro paese che si attesta al 4,7%, un dato di gran lunga inferiore rispetto a quello di paesi di paragonabile rilevanza economica: Germania 28,2%, Francia 20,5%, Polonia 11,7%.
Nel mese di marzo 2020 il valore delle gare miste, cioè di progettazione e costruzione insieme (appalti integrati, project financing, concessioni di realizzazione e gestione) ha raggiunto i 518,8 milioni di euro, con 56 bandi, rispetto a febbraio il valore scende del 23,6% e il numero del 17,6%. Gli appalti integrati da soli in marzo sono 31 per 190,5 milioni di euro di lavori, -34,0 in numero e -41,5% in valore su febbraio. Il valore dei servizi di ingegneria incluso negli appalti integrati nel mese di marzo 2020 è stimabile in 4,9 milioni di euro, era stato di 2,2 milioni di euro nel 2019, è quindi cresciuto del 123,1%.
Coronavirus, chieste semplificazioni per la fase 2
Secondo il presidente Oice, Gabriele Scicolone, occorre reagire con velocità e fermezza. Tra le azioni necessarie, Scicolone annovera “ampliare il parco dei progetti immediatamente cantierabili a disposizione degli enti locali, liquidare subito i crediti delle imprese immettendo liquidità concreta, stipulare e attuare contratti aggiudicati”.Per la fase 2 è inoltre fondamentale “devono definire subito regole cogenti per la riapertura dei cantieri privati e pubblici nella piena sicurezza dei lavoratori, anche mettendo a disposizione presidi sanitari dedicati e DPI sufficienti e rivalutando opportunamente gli oneri della sicurezza”.
Per il mercato pubblico -afferma Scicolone - occorre intervenire con decisione prevedendo l’utilizzo massiccio, sia pure temporaneo, di procedure semplificate e snelle per avere progetti esecutivi da appaltare ad inizio 2021, rafforzando i controlli a valle e garantendo la qualità progettuale. Siamo invece contro la sospensione tout court del codice appalti che aprirebbe vuoti normativi e ancora maggiore incertezza, con il rischio di bloccare davvero tutto il settore; vediamo poi i commissari straordinari più che altro come strumento di accelerazione dei procedimenti approvativi. Saranno inoltre fondamentali decisi interventi di riduzione di termini, sburocratizzazione, eliminazione di inutili balzelli e spinta alla digitalizzazione dei processi amministrativi”.
Coronavirus, i dati delle gare di progettazione
Come già rilevato da Oice-Informatel, nel primo mese di lockdown sono state bloccate il 34,9% delle 324 gare rilevate, per un valore di circa 12 milioni (il 14,6% del valore totale).In generale c’è stato un rallentamento complessivo del mercato dei servizi di sola progettazione. Nel mese di marzo le gare pubblicate sono state 351 (di cui 63 sopra soglia) per un importo di 43 milioni di euro (27 sopra soglia); rispetto a febbraio il numero cala del 17,6% e il valore del 38,8%; rispetto a marzo 2018 tiene il numero delle gare a +31,5%, ma crolla il valore a -55,1%.
Nel primo trimestre, dopo i risultati eccellenti del primo bimestre, si registrano cedimenti. Sono state bandite 1.021 gare per un importo complessivo di 161,2 milioni di euro che, confrontati con il primo trimestre 2019, mostrano un incremento nel numero del 49,7% ma un calo dell’11,7% nel valore (erano +61,4% nel numero e +35,9% nel valore nel primo bimestre).
Il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura nel mese di marzo mostra forti rallentamenti: le gare pubblicate sono state 591 con un valore di 111,3 milioni con un -11,9% nel numero e 38,6% nel valore su febbraio. Rispetto al mese di marzo 2019 il numero cresce del 16,6% ma il valore cala del 17,3%. Nel primo trimestre 2019 per tutti i servizi di ingegneria e architettura il mercato mostra ancora una deriva positiva, infatti sono state bandite 1.757 gare per un importo complessivo di 445,5 milioni di euro che, confrontati con il primo trimestre 2019, mostrano incrementi del 41,5% nel numero (+56,3% il sopra soglia) e del 37,7% nel valore (+43,3% sopra soglia).
Sono sempre molto alti i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate, in base ai dati raccolti fino alla fine del mese di marzo il ribasso medio sul prezzo a base d'asta per le gare indette nel 2016 è al 42,8%, per quelle indette nel 2017 il ribasso arriva al 40,9%. Le notizie sulle gare pubblicate nel 2018 attestano un ribasso del 40,2%, mentre le prime notizie sulle aggiudicazioni di gare bandite nel 2019 danno un ribasso medio del 39,2%, in leggero calo rispetto agli anni precedenti.
Le gare italiane pubblicate sulla gazzetta comunitaria sono passate dalle 254 unità del primo trimestre 2019, alle 397 del trimestre appena trascorso, con un aumento del 56,3%. Nell’insieme dei paesi dell’Unione Europea il numero dei bandi presenta, nello stesso trimestre, una crescita del 7,9%. E’ sempre modesta, anche se in crescita, l’incidenza del nostro paese che si attesta al 4,7%, un dato di gran lunga inferiore rispetto a quello di paesi di paragonabile rilevanza economica: Germania 28,2%, Francia 20,5%, Polonia 11,7%.
Nel mese di marzo 2020 il valore delle gare miste, cioè di progettazione e costruzione insieme (appalti integrati, project financing, concessioni di realizzazione e gestione) ha raggiunto i 518,8 milioni di euro, con 56 bandi, rispetto a febbraio il valore scende del 23,6% e il numero del 17,6%. Gli appalti integrati da soli in marzo sono 31 per 190,5 milioni di euro di lavori, -34,0 in numero e -41,5% in valore su febbraio. Il valore dei servizi di ingegneria incluso negli appalti integrati nel mese di marzo 2020 è stimabile in 4,9 milioni di euro, era stato di 2,2 milioni di euro nel 2019, è quindi cresciuto del 123,1%.
mercoledì 15 aprile 2020
Mutui e tassi d’interesse al tempo del Coronavirus
Fonte : Monitorimmobiliare
Una crisi economica planetaria l’abbiamo attraversata nel 2008 e i possessori di mutui a tasso variabile ancora la ricordano. Allora le rate raddoppiarono nel giro di una notte e sono ancora una delle cause del mare di NPL ancora sul mercato. Oggi corriamo lo stesso rischio? I finanziamenti per gli sviluppi immobiliari avranno una difficoltà in più? Cosa accadrà alla luce dell’emergenza economica che la pandemia sta causando in tutto il mondo? MonitorImmobiliare lo ha chiesto a Roberto Anedda, vicepresidente di MutuiOnline.it, uno dei maggiori esperti italiani in tema di mutui.
D: Oltre al dramma sanitario che stiamo vivendo, ci prepariamo a un periodo difficile per l’economia. Cosa ci dobbiamo aspettare dai tassi dei mutui variabili in corso?
R: Purtroppo non c’è dubbio che ci troviamo davanti a uno scenario economico difficile. Talmente complesso che servirà del tempo per definirne l’impatto. Guardando all’andamento dei tassi, proprio l’esperienza della crisi finanziaria del 2008 oggi ci mette al riparo da repentini aumenti. Allora ci fu un improvviso blocco della liquidità e riuscire a ottenere finanziamenti è stato molto difficile per lungo tempo. Oggi, a quanto ci è dato sapere, la liquidità al sistema sarà garantita mentre il problema sarà la richiesta di credito. Questa condizione dovrebbe archiviare la possibilità di aumenti dei tassi. Durante una crisi economica i tassi non aumentano, come anche l’inflazione. L’Euribor, il tasso di riferimento dei mutui a tasso variabile, è ormai da oltre cinque anni in territorio negativo. Oggi il tasso a un mese è fissato a -0,38 %. E gli indici IRS, parametro di riferimento per i mutui a tasso fisso, restano compresi tra 0,20% e 0,30% anche per le durate ventennali e trentennali.
D: Se i tassi restano sotto controllo, cosa accadrà per le erogazioni?
R: Con un costo del denaro negativo o prossimo allo zero, le migliori offerte di mutuo partono abbondantemente sotto l’1% anche per le durate più lunghe. Non ci sono quindi margini da parte delle banche per effettuare promozioni e incentivare il mercato di mutui, e il livello contenuto delle rate permette un atteggiamento meno rigido nell’affidamento. Nella situazione attuale, chiaramente, le banche dovranno tener conto del fatto che le garanzie legate al reddito da lavoro potranno risultare meno sicure che in passato e di certo il numero dei mutui erogati avrà un calo nel breve periodo a causa dell'inevitabile rallentamento delle compravendite immobiliari. Da una parte perché servirà qualche tempo perché riparta la fiducia verso un impegno che si protrae per molti anni, dall’altra perché tutte le pratiche avviate hanno subito un blocco nella definizione a causa della chiusura forzata di tutte le attività. Pensiamo per esempio agli studi notarili dove migliaia di rogiti, con finanziamenti già deliberati, sono in attesa delle firme dei contraenti. Serviranno mesi, almeno, per riprendere
il ritmo.
il ritmo.
D: Come possiamo immaginare il futuro legato ai mutui e al mercato immobiliare?
R: Serve mantenere la calma e continuare come sempre a valutare con attenzione il passo che si è in grado di fare. Per l’emergenza Coronavirus sono già stati messi in atto i meccanismi di tutela, come la sospensione delle rate per i mutui prima casa per le fasce di consumatori economicamente più deboli. Quindi il sistema si attiva per prevenire eventuali insolvenze. Il mercato dovrebbe ripartire con la ripresa dell’economia e della fiducia. Queste condizioni sono sempre la stella polare del mercato.
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