venerdì 29 maggio 2020

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mercoledì 27 maggio 2020

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sabato 23 maggio 2020

Cappotto termico, caldaie efficienti, fotovoltaico, antisismica: arriva il superbonus 110%

Dal 1° luglio i lavori agevolati da ecobonus e sismabonus diventano ancora più convenienti con il Decreto Rilancio



Realizzare un cappotto termico, sostituire gli impianti di riscaldamento esistenti con caldaie a condensazione e a pompa di calore, installare pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica per auto elettriche, ridurre il rischio sismico degli edifici.

 
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 questi interventi godranno del superbonus del 110%, bonus che potrà essere utilizzato come detrazione fiscale in 5 anni oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari.
 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio da 55 miliardi di euro che, all'articolo 119, contiene anche la misura che eleva al 110% la percentuale della detrazione per i lavori agevolati da ecobonus e sismabonus.
 

Cappotto termico e caldaie efficienti

La condizione per ottenere l’ecobonus con l’aliquota del 110% è quella di eseguire lavori importanti di riqualificazione energetica degli edifici, cioè:

a) Cappotto termico in condominio e in case singole
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda.
 
La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi - CAM (di cui al DM 11 ottobre 2017).
 
b) Caldaie a condensazione, caldaie a pompa di calore, fotovoltaico, microcogenerazione, in condominio
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione.
 
La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
 
c) Caldaie a pompa di calore anche ibridi o geotermici, fotovoltaico, microcogenerazione, in case singole
Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione.
 
La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
 

Fotovoltaico e colonnine auto elettriche al 110%

A patto che siano installati congiuntamente ad uno degli interventi principali di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o congiuntamente ad interventi di miglioramento sismico, potranno essere detratti con il superbonus 110% anche:
 
- gli impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale;
- i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo.
- le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
 
La detrazione per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo spetta a condizione che l’energia non autoconsumata in sito venga ceduta al GSE e non è cumulabile con altri incentivi e agevolazioni.
 

Superbonus 110% per gli altri interventi agevolati da ecobonus

Anche tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali, godono della nuova aliquota del 110%. Ad esempio, la sostituzione di infissi e finestre sarà detraibile al 110% ma solo se realizzata contestualmente ad un cappotto termico o all’installazione di caldaie a condensazione e a pompa di calore.
 

Sismabonus, interventi di miglioramento sismico al 110%

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sale al 110% anche l’aliquota della detrazione delle spese in zona sismica 1, 2 e 3 per:
- i lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici (attualmente agevolati con il sismabonus al 50%);
- i lavori che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomìni);
- i lavori che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomìni).

Anche per le spese di acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione (sismabonus acquistiin zona sismica 1, 2 e 3, l’aliquota della detrazione sale al 110%.
 
Per gli interventi di miglioramento sismico, in caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il costo della polizza sarà detraibile al 90%
 

Superbonus 110%, condomìni e prima casa

Il superbonus del 110% si applica agli interventi antisismici e di riqualificazione energetica effettuati:
a) dai condomìni;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari.
 
Gli interventi principali di riqualificazione energetica (cappotto e sostituzione degli impianti termici) effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, eseguiti su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale non sono detraibili con il superbonus 110%.
 
Quindi, riassumendo:
prime case e seconde case in condominio hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica;
unità immobiliari hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica effettuati da persone fisiche;
seconde case unifamiliari hanno diritto al superbonus per gli interventi antisismici ma non per quelli di riqualificazione energetica.

La strada scelta dal Decreto è, in definitiva, un compromesso tra la totale esclusione e la completa inclusione delle seconde case unifamiliari dall'ambito di applicazione del superbonus, di cui si è discusso nei giorni scorsi.
 
  

Sconto in fattura e cessione del credito anche per ristrutturazioni e facciate

In alternativa alla detrazione fiscale vera e propria, il contribuente, per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, potrà optare per:
- un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi il potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari;
- la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari.

Ma la novità è questa: oltre ai lavori agevolati dal nuovo superbonus 110%, l’opzione si può scegliere anche in alternativa al bonus ristrutturazioni e al bonus facciate.

Sconto in fattura e cessione del credito anche per ristrutturazioni e facciate
 
 

APE, asseverazioni, visto di conformità, congruità delle spese

Per ottenere il superbonus del 110%, gli interventi di riqualificazione energetica dovranno rispettare i requisiti minimi previsti dal DM 26 giugno 2015 e, nel loro complesso, assicurare, anche congiuntamente all’impianto fotovoltaico e al relativo sistema di accumulo, il miglioramento della prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post-intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
 
Per ottenere la detrazione fiscale o per poter optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, il contribuente deve acquisire:
- il ‘visto di conformità’ dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il ‘visto di conformità’ è rilasciato da commercialisti, consulenti del lavoro e CAF. I dati relativi all'opzione scelta andranno comunicati in via telematica all'Agenzia delle Entrate secondo modalità che saranno definite successivamente;
- per gli interventi di riqualificazione energetica, la ‘asseverazione’ del rispetto dei requisiti energetici minimi di cui al DM 26 giugno 2015 e della congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati, rilasciata da un tecnico abilitato e trasmessa all'Enea secondo modalità che saranno definite successivamente;
- per gli interventi di miglioramento sismico, la ‘asseverazione’ dell'efficacia dei lavori ai fini della riduzione del rischio sismico e della congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati, rilasciata da professionisti specializzati in questo campo. 

Le spese per ottenere attestazioni, asseverazioni e visto di conformità sono detraibili. I tecnici responsabili delle attestazioni e asseverazioni dovranno stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile di 500 mila euro. Chi dovesse rilasciare attestazioni e asseverazioni infedeli rischierà sanzioni penali o pecuniarie da 2.000 a 15.000 euro.

Superbonus 110%: APE pre e post-intervento, polizza assicurativa, sanzioni
  

Gli altri bonus per gli edifici

I nuovi superbonus si aggiungono a quelli vigenti:
bonus ristrutturazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio;
bonus mobili ed elettrodomestici del 50% per arredare immobili ristrutturati;
bonus verde del 36% per realizzare aree verdi e giardini;
ecobonus dal 50% per le finestre, al 65% per pannelli solari termici e caldaie a condensazione al 75% per il cappotto su parti comuni per almeno il 25% della superficie dell’edificio;
sismabonus dal 50% all’85% per la messa in sicurezza antisismica degli edifici in zona sismica 1, 2 e 3;
bonus facciate del 90% per tinteggiatura, pulitura o rifacimento delle facciate, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 ma disciplinato solo a febbraio dall’Agenzia delle Entrate, pochi giorni prima che il lockdown bloccasse i cantieri.

FONTE : Edilportale 

giovedì 14 maggio 2020

Casa: domanda risale a pre Coronavirus, boom affitti



(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Torna a crescere la domanda nel mercato residenziale nell'ultima settimana prima dell'allentamento del lockdown, sia per le abitazioni in vendita che per quelle in affitto. In aumento visualizzazioni e contatti, rispettivamente del 2% e del 14% rispetto alla settimana prima, con un ritorno a livelli di 12 mesi fa (+4% visualizzazioni; -3% contatti) per la vendita.

    E' quanto risulta dalle elaborazioni di Idealista data sugli annunci nel periodo che va dalla fini di marzo alla scorsa settimana.
    Il segmento affitti segna un rimbalzo della domanda ancora più marcato rispetto alla settimana precedente (+4% visualizzazioni;+ 8% contatti), con un incremento addirittura del +27% dei contatti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso che sembrerebbe confermare il trend di una crescita di richieste in vista di vacanze estive che saranno perlopiù trascorse in Italia.
    Scende invece l'offerta rispetto alle ultime settimane anche se a livello annuale il saldo resta positivo sia in vendita (3%) che in affitto (11%). I prezzi invece restano stabili con "una sorta di pausa di riflessione per capire come evolverà la crisi e quale impatto avrà sull'economia delle famiglie", come spiega Vincenzo De Tommaso, responsabile dell'Ufficio Studi di idealista: "Sarà un mercato nuovo sia sulla locazione che sulla vendita, che si riaprirà all'insegna di margini di negoziabilità maggiori". " (ANSA).

mercoledì 13 maggio 2020

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Ecobonus e sismabonus 110%, ecco le novità in arrivo con il Decreto Rilancio

fonte : EDILPORTALE.COM 

Tra le condizioni del superbonus edilizia: maxi-interventi sugli edifici e miglioramento della classe energetica

13/05/2020 - Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 i lavori di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico degli edifici beneficeranno di ecobonus e sismabonus al 110%, a condizione che si realizzino maxi-interventi e che si migliori la classe energetica degli edifici. 

L’agevolazione sarà fruibile come detrazione fiscale oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche e altri intermediari finanziari.
 
È questo, in sintesi, il superbonus edilizia messo in campo dal Governo nel Decreto Rilancio che sarà approvato dal Consiglio dei Ministri oggi alle 17.00. Ma vediamo come saranno i nuovi ecobonus e sismabonus al 110%, stando alle bozze del decreto e alle anticipazioni circolate finora.
 

Ecobonus e sismabonus 110%, i maxi-interventi

Per ottenere l’ecobonus con l’aliquota del 110% sarà necessario eseguire lavori complessivi di riqualificazione energetica degli edifici. Potrebbero essere richiesti, quindi, maxi-interventi di riqualificazione energetica globale, lavori sull’involucro come l’installazione di un cappotto termico, o la sostituzione dell’intero impianto di climatizzazione con uno più efficiente. Per ottenere invece il sismabonus al 110% la condizione dovrebbe essere la messa in sicurezza sismica dell’edificio.
 

Superbonus edilizia, i lavori detraibili al 110%

Se associati ad interventi complessivi, saranno detraibili con le nuove condizioni tutti gli interventi già agevolati dall’ecobonus e dal sismabonus.
 
A tali lavori sia aggiungono due nuove tipologie:
- acquisto e installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- acquisto e installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche.
 

Ecobonus e sismabonus 110%, APE e asseverazione

Stando alle ultime bozze del decreto, l’ecobonus al 110% sarà concesso a condizione che i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche e che tale miglioramento sia dimostrato dall’Attestato di Prestazione Energetica (APE), e a condizione che i prodotti e i materiali utilizzati per il cappotto termico rispettino i Criteri Ambientali Minimi - CAM.
  
Come accade già oggi per gli interventi agevolati dall’ecobonus, anche quelli che godranno del superbonus del 110% con tutta probabilità dovranno essere comunicati all’ENEA, secondo modalità definite in seguito dal Ministero dello Sviluppo economico.
 
Il sismabonus al 110% sarà concesso a condizione che si sottoscriva una polizza assicurativa anticalamità e che la bontà degli interventi sia asseverata da un professionista abilitato il quale dovrà attestare anche la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.

tetti di spesa cui applicare i superbonus del 110% dovrebbero essere gli stessi già vigenti per le diverse tipologie di lavori.
 

Sconto in fattura e cessione del credito

In alternativa alla detrazione fiscale vera e propria, il contribuente potrà optare per la cessione del credito alle banche o agli altri intermediari finanziari e per lo sconto in fattura, il meccanismo che consente di realizzare i lavori senza alcun esborso, cedendo il credito all’impresa. Il decreto introduce l’obbligo per il contribuente di acquisire il ‘visto di conformità’.
 

Gli altri bonus per gli edifici

I nuovi superbonus si aggiungono a quelli vigenti:
bonus ristrutturazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio;
bonus mobili ed elettrodomestici del 50% per arredare immobili ristrutturati;
bonus verde del 36% per realizzare aree verdi e giardini;
ecobonus dal 50% per le finestre, al 65% per pannelli solari termici e caldaie a condensazione al 75% per il cappotto su parti comuni per almeno il 25% della superficie dell’edificio;
sismabonus dal 50% all’85% per la messa in sicurezza antisismica degli edifici in zona sismica 1, 2 e 3;
bonus facciate del 90% per tinteggiatura, pulitura o rifacimento delle facciate, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 ma disciplinato solo a febbraio dall’Agenzia delle Entrate, pochi giorni prima che il lockdown bloccasse i cantieri.

lunedì 11 maggio 2020

Superbonus edilizia e bonus professionisti nel Decreto Rilancio

In arrivo il potenziamento di ecobonus e sismabonus e il rifinanziamento del Fondo per l’indennità agli iscritti alle Casse private



1/05/2020 - Sarà sul tavolo del prossimo Consiglio dei Ministri il Decreto Rilancio, la manovra da 55 miliardi di euro per la ripartenza del Paese dopo l’emergenza coronavirus. Tra le misure di sostegno per famiglie e lavoratori, il superbonus edilizia e il rifinanziamento del bonus per i liberi professionisti. 

Nei giorni scorsi, era stato ipotizzato che la misura non sarebbe entrata nel Decreto Rilancio perchè troppo costosa ma ieri il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, dalla sua pagina Facebook, ha detto di essere soddisfatto "per il lavoro portato a termine sul Superbonus al 110%". 

"I cittadini - ha aggiunto - potranno effettuare lavori di efficientamento energetico e adeguamento antisismico con una detrazione superiore alla somma spesa o lo sconto totale in fatturacedendo il credito di imposta alle aziende che a loro volta potranno cederlo a fornitori o istituti bancari".
 

Superbonus edilizia: ecobonus e sismabonus potenziati

Le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico potrebbero salire al 110% a partire dal 1° luglio 2020. Si tratterebbe di una maggiorazione consistente. Attualmente, infatti, l’ecobonus prevede una detrazione del 50% o del 65%, a seconda degli interventi, mentre in condominio si può arrivare ad una detrazione del 75% per i lavori sulle parti comuni.
 
A godere degli incentivi maggiorati saranno gli interventi in grado di garantire il maggiore risparmio energetico, come l’isolamento termico delle facciate e delle coperture e la sostituzione degli impianti, ma anche gli interventi minori, se realizzati contestualmente, saranno assorbiti nella maggiorazione.
 
L’ecobonus rinforzato avrà un orizzonte temporale maggiore: invece di scadere a fine anno, scadrà il 31 dicembre 2021.
 
I lavori per la prevenzione antisismica godranno di una percentuale di detrazione fiscale pari al 110%. Il sismabonus al momento prevede detrazioni fino al 75% nelle singole unità immobiliari e fino all’85% in condominio. Non cambia la scadenza, che resta al 31 dicembre 2021. 
 

Superbonus: tempi di rimborso, sconto e cessione credito

Stando al documento di lavoro che circola in queste ore, i superbonus saranno rimborsati in 5 anni. Al momento questa tempistica è prevista solo per il sismabonus, mentre l’ecobonus ha tempi di rimborso di 10 anni.
 
I contribuenti che pagheranno di tasca propria i lavori dovrebbero quindi usufruire della detrazione del 110%. In alternativa, si potrà cedere il credito corrispondente alla detrazione non solo ai fornitori, ma anche a banche ed istituti di credito.
 
Chi, invece, per problemi di liquidità fosse impossibilitato ad avviare i lavori, ma volesse comunque realizzarli, potrebbe richiedere lo sconto immediato in fattura pari al 100% delle spese. Il fornitore avrebbe invece diritto ad un credito di imposta del 110%.
 

Superbonus per facciate, caldaie e pannelli solari

Nel range del superbonus potrebbero essere assorbite anche altre detrazioni come quelle per il rifacimento delle facciate, l’installazione di caldaie a condensazione, pompe di calore e pannelli solari. Si tratterebbe di una maggiorazione consistente e l’unica condizione è questi interventi siano realizzati contestualmente a quelli di maggiore portata di riqualificazione energetica o messa in sicurezza antisismica, che godono dei superbonus.
 
Se effettuati in modo slegato dagli interventi più importanti, questi bonus dovrebbero rimanere inalterati. Ricordiamo che il bonus facciate, se utilizzato da solo offre una detrazione del 90%.
 
Ammonta al 50% la detrazione per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione in classe A e al 65% se alla caldaia si aggiungono i sistemi di termoregolazione evoluti.
 

Bonus professionisti anche per aprile e maggio

Il documento di lavoro riporta il rifinanziamento da 500 milioni di euro del ‘Fondo per il reddito di ultima istanza’ finalizzato al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi, introdotto dal DL Cura Italia con una prima dotazione di 300 milioni di euro.
 
Per le altre categorie (Partite Iva iscritte alla Gestione separata, co.co.co., autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, dipendenti stagionali), l’ipotesi è quella di una indennità di 600 euro per aprile e di 1000 euro per maggio se c’è stata riduzione di fatturato. Per i professionisti iscritti alle Casse private le ultime cifre circolate sono 800 euro con tetto di reddito di 35mila euro.

fonte: EDILPORTALE 

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