Una questione che - sostiene Enzo Colonna, consigliere regionale per 'Noi a Sinistra per la Puglia' e Professore aggregato di Istituzioni di Diritto Privato all'Università degli Studi di Foggia - merita un chiarimento univoco perché rischia di interessare tutte le Regioni, soprattutto in un periodo in cui, dopo il lockdown, i lavori dovrebbero ripartire in modo spedito.
Piano Casa Puglia, le norme sulla ricostruzione degli edifici
La Corte Costituzionale è stata chiamata ad esprimersi sulla legittimità dell’articolo 2 della LR 59/2018 che, oltre a prorogare il Piano Casa per tutto il 2019, ha dato un’interpretazione del comma 1 dell’articolo 4 del Piano Casa originario (LR 14/2009).La norma del 2018 ha precisato che la ricostruzione di uno o più edifici demoliti può essere realizzata con una diversa sistemazione planovolumetrica o con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all’interno dell'area di pertinenza. La disposizione contenuta nella legge regionale del 2018 è stata abrogata, ma poi riproposta dalla LR 5/2019, finita anch’essa sotto la lente della Corte.
Il Governo ha impugnato la norma sostenendo che non avesse carattere interpretativo né chiarisse un aspetto incerto, ma avesse una portata innovativa consentendo “deroghe volumetriche ad interventi di ristrutturazione su edifici, oltre i limiti consentiti dalla originaria disciplina regionale del 2009”.
La conseguenza sarebbe stata, secondo il Governo, la “regolarizzazione ex post di opere che, al momento della loro realizzazione, erano in contrasto con gli strumenti urbanistici di riferimento, dando corpo ad una surrettizia ipotesi di sanatoria straordinaria che esula dalle competenze regionali”.
La Corte Costituzionale ha ripercorso tutti le modifiche all’articolo 3, comma 1 lettera d) del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001). Inizialmente, per essere inquadrato come “ricostruzione” e non come “nuova costruzione”, l’intervento doveva concludersi con la fedele ricostruzione dell’edificio, quindi con un’identità di sagoma, volume, area di sedime e caratteristiche materiali.
Successivamente, il Dlgs 301/2002 ha modificato la definizione di ricostruzione eliminando il riferimento all’area di sedime e alle caratteristiche materiali. Il Decreto “Sviluppo” (DL 70/2011) ha autorizzato la delocalizzazione delle volumetrie. Il Decreto “del fare” (DL 69/2013) ha poi eliminato il riferimento alla sagoma, stabilendo che dovesse essere rispettata solo quella degli edifici vincolati.
Il legislatore statale, spiega la sentenza, ha dunque progressivamente allargato l’ambito degli interventi di ristrutturazione. Una tendenza che si è fermata nel 2019 con il Decreto “Sblocca Cantieri” (DL 32/2019) che per gli interventi di demolizione e ricostruzione ha reintrodotto il requisito della “coincidenza dell’area di sedime”.
Allo stato attuale, quindi, la ristrutturazione ricostruttiva, autorizzabile mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è ammissibile purché siano rispettati i volumi, l’area di sedime del manufatto originario e, per gli immobili vincolati, la sagoma. Sulla base di questi motivi, la Corte Costituzionale ha giudicato illegittimo l’articolo 2 della LR 59/2018.
Piano Casa a rischio in tutte le Regioni?
Dalla sua pagina Facebook, il consigliere Enzo Colonna ha commentato che la questione va oltre l’aspetto regionale, ma mina alle fondamenta uno degli assi portanti del Piano Casa.“Senza la possibilità di accedere concretamente all’incremento volumetrico previsto (dovendo rispettare area di sedime, volumetria e altezza preesistente), infatti, si concretizza, di fatto, la cancellazione dell’idea stessa alla base di quell’intervento straordinario, almeno nella parte in cui prevede la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti”.
Secondo Colonna, “si apre un evidentissimo problema per i Comuni che stavano gestendo diverse pratiche di questo tipo, per i cittadini, i lavoratori, le imprese che, da un giorno all’altro, si trovano a fare i conti con un quadro legislativo radicalmente mutato. Si impone, pertanto, la necessità di avviare una riflessione seria e rapida, quanto più condivisa possibile, che non può che coinvolgere il Parlamento al fine di giungere all’approvazione di una norma statale in grado di rivedere il superficiale intervento legislativo dell'aprile 2019 e di evitare che venga assestato un duro colpo all’edilizia nella nostra regione (e non solo), a maggior ragione in un periodo di grave crisi economica determinata dalla pandemia da Covid-19. Le conseguenze anche sul piano occupazionale, infatti, potrebbero essere disastrose”.
“Resta, infine, l’amarezza - conclude - che mi sia consentito esprimere, per un quadro normativo ormai schizofrenico, con competenze e disposizioni che si accavallano e che si confondono, rendendo impossibile la leggibilità di norme (oscure, contraddittorie e mal coordinate) da parte di interpreti del diritto, tecnici, amministratori, operatori economici, cittadini. Questo quadro crea solo tanta, insostenibile, confusione che compromette ogni tentativo di crescita e progresso delle nostre Comunità”.
Piano Casa e delocalizzazioni
Il problema sollevato dal consigliere pugliese potrebbe riguardare altre Regioni che, sia per adeguarsi al Decreto Sviluppo del 2011 sia per promuovere obiettivi di riqualificazione e rigenerazione urbana, hanno introdotto la possibilità di spostare altrove, con premi di cubatura, gli edifici demoliti.Per fare degli esempi, in Basilicata è consentita la demolizione e delocalizzazione dei fabbricati per favorire lo spostamento delle attività non compatibili con la zona di piano.
La Calabria prevede la delocalizzazione delle volumetrie per la riqualificazione delle aree urbane degradate. In questo caso, nei luoghi in cui sono demoliti gli edifici, viene posto un vincolo di inedificabilità.
La possibilità di demolire un edificio situato in una zona a rischio, per ricostruirlo con le premialità volumetriche in un’altra più sicura, è prevista dalla normativa della Campania.
Il Molise incentiva la delocalizzazione totale degli edifici realizzati legittimamente su aree che in seguito sono state dichiarate inedificabili.
La Sardegna riconosce premialità volumetriche superiori agli interventi che prevedono la delocalizzazione degli edifici dalla fascia costiera ad un’altra zona interna.
fonte : edilportale
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